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16/09/2026
Noticias
16/09/2026
COMUNICAZIONE DI SERVIZIO: AVVISO MANUTENZIONE PROGRAMMATA / SERVICE ANNOUNCEMENT: SCHEDULED MAINTENANCE
16/09/2026 - Si avvisano gli utenti che i giorni 24 e 25 Ottobre 2026 potrebbe verificarsi la temporanea irraggiungibilità della piattaforma a causa di attività di aggiornamento infrastrutturali volte a migliorare le prestazioni di sistema.Ci scusiamo per il disagio.Please note that the platform may experience temporary disruptions on October 24 and 25, 2026, due to infrastructure updates designed to enhance system performance.We apologize for any inconvenience....
16/09/2026 - Si avvisano gli utenti che i giorni 24 e 25 Ottobre 2026 potrebbe verificarsi la temporanea irraggiungibilità della piattaforma a causa di attività di aggiornamento infrastrutturali volte a migliorare le prestazioni di sistema.Ci scusiamo per il disagio.Please note that the platform may experience temporary disruptions on October 24 and 25, 2026, due to infrastructure updates designed to enhance system performance.We apologize for any inconvenience....
Actualizaciones regulatorias
Violazione della riservatezza whistleblowing: bastano informazioni indirette per...
IN SINTESI La riservatezza del segnalante è un elemento essenziale della disciplina whistleblowing e non può essere considerata rispettata solo perché l’identità non viene dichiarata espressamente. Con la delibera n. 344 del 9 settembre 2026, ANAC ha sanzionato la violazione della riservatezza ritenendo sufficiente che, dal contenuto e dalle circostanze della vicenda, l’identità del segnalante potesse essere ricostruita. Il caso conferma che la tutela deve essere valutata anche in termini sostanziali: chi gestisce le segnalazioni deve verificare che informazioni, comunicazioni e modalità operative non consentano di risalire al whistleblower. Violazione della riservatezza whistleblowing: cosa stabilisce Anac Il caso esaminato La vicenda esaminata da ANAC riguarda una segnalazione whistleblowing nella quale la tutela della riservatezza del segnalante non è risultata ade...
IN SINTESI La riservatezza del segnalante è un elemento essenziale della disciplina whistleblowing e non può essere considerata rispettata solo perché l’identità non viene dichiarata espressamente. Con la delibera n. 344 del 9 settembre 2026, ANAC ha sanzionato la violazione della riservatezza ritenendo sufficiente che, dal contenuto e dalle circostanze della vicenda, l’identità del segnalante potesse essere ricostruita. Il caso conferma che la tutela deve essere valutata anche in termini sostanziali: chi gestisce le segnalazioni deve verificare che informazioni, comunicazioni e modalità operative non consentano di risalire al whistleblower. Violazione della riservatezza whistleblowing: cosa stabilisce Anac Il caso esaminato La vicenda esaminata da ANAC riguarda una segnalazione whistleblowing nella quale la tutela della riservatezza del segnalante non è risultata ade...
Effetto ripristinatorio del giudicato amministrativo: dopo l’annullamento della...
IN SINTESI L’effetto ripristinatorio del giudicato amministrativo impone alla pubblica amministrazione di cancellare le modifiche della realtà prodotte dall’atto annullato e di riallineare la situazione di fatto a quella giuridica stabilita dal giudice. Con la sentenza n. 327 del 6 ottobre 2026, il TAR Basilicata, Sez. I, ha applicato questo principio a una proroga illegittima di un servizio di gestione di un canile. Annullata la proroga, il titolo che giustificava la prestazione è venuto meno retroattivamente. Il Comune deve quindi liberare la struttura dagli animali senza ulteriori dilazioni. Per i RUP il messaggio è operativo: dopo un annullamento servono atti conseguenti immediati, non attese. L’effetto ripristinatorio del giudicato amministrativo secondo il TAR Basilicata Il caso: proroga annullata e canile ancora occupato Il contenzioso nasce da una sentenza p...
IN SINTESI L’effetto ripristinatorio del giudicato amministrativo impone alla pubblica amministrazione di cancellare le modifiche della realtà prodotte dall’atto annullato e di riallineare la situazione di fatto a quella giuridica stabilita dal giudice. Con la sentenza n. 327 del 6 ottobre 2026, il TAR Basilicata, Sez. I, ha applicato questo principio a una proroga illegittima di un servizio di gestione di un canile. Annullata la proroga, il titolo che giustificava la prestazione è venuto meno retroattivamente. Il Comune deve quindi liberare la struttura dagli animali senza ulteriori dilazioni. Per i RUP il messaggio è operativo: dopo un annullamento servono atti conseguenti immediati, non attese. L’effetto ripristinatorio del giudicato amministrativo secondo il TAR Basilicata Il caso: proroga annullata e canile ancora occupato Il contenzioso nasce da una sentenza p...
Giurisdizione collaudo opere pubbliche: decide il giudice ordinario
IN SINTESI Con la sentenza n. 3403/2026 (TAR Lombardia, Sezione Quarta, pubblicata il 26 giugno 2026) il giudice amministrativo ha chiarito che la giurisdizione sul collaudo di opere pubbliche non spetta al TAR, ma al giudice ordinario. Lo stesso vale per l’escussione della garanzia definitiva. Entrambe le questioni attengono alla fase esecutiva del contratto, priva di poteri autoritativi e governata da diritti soggettivi. Il ricorso presentato da un appaltatore contro l’approvazione del collaudo e contro la richiesta di incasso della garanzia è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. Il giudizio può essere riassunto davanti al giudice ordinario nei termini dell’art. 11, comma 2, c.p.a. La giurisdizione sul collaudo di opere pubbliche appartiene al giudice ordinario Il principio affermato dal TAR è netto: le controversie sulle risultanze del col...
IN SINTESI Con la sentenza n. 3403/2026 (TAR Lombardia, Sezione Quarta, pubblicata il 26 giugno 2026) il giudice amministrativo ha chiarito che la giurisdizione sul collaudo di opere pubbliche non spetta al TAR, ma al giudice ordinario. Lo stesso vale per l’escussione della garanzia definitiva. Entrambe le questioni attengono alla fase esecutiva del contratto, priva di poteri autoritativi e governata da diritti soggettivi. Il ricorso presentato da un appaltatore contro l’approvazione del collaudo e contro la richiesta di incasso della garanzia è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. Il giudizio può essere riassunto davanti al giudice ordinario nei termini dell’art. 11, comma 2, c.p.a. La giurisdizione sul collaudo di opere pubbliche appartiene al giudice ordinario Il principio affermato dal TAR è netto: le controversie sulle risultanze del col...
Costo della manodopera nell’offerta economica: il ribasso nominale non decide...
IN SINTESI Con la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 30 settembre 2026, n. 7228, i giudici chiariscono due punti. Primo: il ribasso percentuale si applica alle sole voci ribassabili, perché il costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante non è soggetto a ribasso (art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023). Secondo: se il concorrente indica un costo della manodopera superiore a quello di gara, il ribasso nominale può diventare fittizio e la formula del punteggio economico premia un’offerta in realtà meno conveniente. Il vizio non porta all’esclusione, perché le cause di esclusione sono tassative, ma giustifica l’annullamento dell’aggiudicazione per errata attribuzione del punteggio. Il caso: ribasso più alto, ma offerta più cara Una centrale unica di committenza bandiva una procedura aperta, con criterio dell’offerta economicamente p...
IN SINTESI Con la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 30 settembre 2026, n. 7228, i giudici chiariscono due punti. Primo: il ribasso percentuale si applica alle sole voci ribassabili, perché il costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante non è soggetto a ribasso (art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023). Secondo: se il concorrente indica un costo della manodopera superiore a quello di gara, il ribasso nominale può diventare fittizio e la formula del punteggio economico premia un’offerta in realtà meno conveniente. Il vizio non porta all’esclusione, perché le cause di esclusione sono tassative, ma giustifica l’annullamento dell’aggiudicazione per errata attribuzione del punteggio. Il caso: ribasso più alto, ma offerta più cara Una centrale unica di committenza bandiva una procedura aperta, con criterio dell’offerta economicamente p...
Consorzio stabile: la consorziata esecutrice deve essere qualificata in proprio
IN SINTESI Nelle gare di lavori, quando un consorzio stabile designa una o più consorziate per l’esecuzione, la consorziata esecutrice deve possedere i requisiti di qualificazione: in proprio oppure tramite avvalimento formale ex art. 104 del d.lgs. 36/2023. Lo ha ribadito il TAR Lazio, Roma, Sez. V ter, 05/10/2026 n. 15572, applicando l’art. 67, comma 1, come modificato dal correttivo (d.lgs. 209/2024). Il consorzio stabile non può più contare su un avvalimento tacito delle proprie risorse a favore dell’esecutrice. Il cumulo dei requisiti resta pieno solo se il consorzio esegue con la propria struttura, senza designare esecutrici. Il principio: l’art. 67, comma 1, dopo il correttivo Il TAR Lazio individua come questione decisiva la corretta applicazione dell’art. 67, comma 1, del d.lgs. 36/2023, nella versione introdotta dal d.lgs. 209/2024, in vigore d...
IN SINTESI Nelle gare di lavori, quando un consorzio stabile designa una o più consorziate per l’esecuzione, la consorziata esecutrice deve possedere i requisiti di qualificazione: in proprio oppure tramite avvalimento formale ex art. 104 del d.lgs. 36/2023. Lo ha ribadito il TAR Lazio, Roma, Sez. V ter, 05/10/2026 n. 15572, applicando l’art. 67, comma 1, come modificato dal correttivo (d.lgs. 209/2024). Il consorzio stabile non può più contare su un avvalimento tacito delle proprie risorse a favore dell’esecutrice. Il cumulo dei requisiti resta pieno solo se il consorzio esegue con la propria struttura, senza designare esecutrici. Il principio: l’art. 67, comma 1, dopo il correttivo Il TAR Lazio individua come questione decisiva la corretta applicazione dell’art. 67, comma 1, del d.lgs. 36/2023, nella versione introdotta dal d.lgs. 209/2024, in vigore d...
Esclusione dalla gara per informazioni false o fuorvianti: la negligenza basta
IN SINTESI Con la sentenza n. 14997/2026, pubblicata il 17 settembre 2026, il TAR Lazio (Sezione Quarta Ter) ha confermato l’esclusione da una gara di un operatore che aveva prodotto certificazioni ISO già revocate e un attestato professionale mai emesso. Per l’esclusione per informazioni false o fuorvianti basta la negligenza, perché l’impresa deve verificare con ogni mezzo la validità dei documenti che presenta. Il principio vale anche quando i documenti servono solo per punteggi premiali o per ridurre la garanzia. La stazione appaltante deve però motivare caso per caso, senza automatismi. Il caso: certificazioni revocate e attestato mai emesso Il giudizio nasce dall’esclusione di un concorrente da un lotto di una procedura ristretta suddivisa in più lotti, indetta da una stazione appaltante del settore ferroviario per servizi di manutenzione (punto 1 dell...
IN SINTESI Con la sentenza n. 14997/2026, pubblicata il 17 settembre 2026, il TAR Lazio (Sezione Quarta Ter) ha confermato l’esclusione da una gara di un operatore che aveva prodotto certificazioni ISO già revocate e un attestato professionale mai emesso. Per l’esclusione per informazioni false o fuorvianti basta la negligenza, perché l’impresa deve verificare con ogni mezzo la validità dei documenti che presenta. Il principio vale anche quando i documenti servono solo per punteggi premiali o per ridurre la garanzia. La stazione appaltante deve però motivare caso per caso, senza automatismi. Il caso: certificazioni revocate e attestato mai emesso Il giudizio nasce dall’esclusione di un concorrente da un lotto di una procedura ristretta suddivisa in più lotti, indetta da una stazione appaltante del settore ferroviario per servizi di manutenzione (punto 1 dell...
Illecito professionale oltre tre anni prima del bando: non scatta l’esclusione...
IN SINTESI Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza 2 ottobre 2026, n. 7292, conferma che un illecito professionale commesso oltre tre anni prima dell’indizione della gara è irrilevante ai fini dell’esclusione. Il limite deriva dall’art. 57, par. 7, della direttiva 2014/24/UE, che fissa in tre anni dalla data del fatto il periodo massimo di esclusione per le cause non automatiche. La sentenza ribadisce inoltre che la sola omissione dichiarativa non è mai una causa autonoma di esclusione, nemmeno se la dichiarazione era richiesta dalla lex specialis. Per RUP e stazioni appaltanti ne discende l’obbligo di datare con precisione il fatto prima di valutarlo. Il limite dei tre anni per il grave illecito professionale La pronuncia chiarisce che è irrilevante il fatto costitutivo della causa di esclusione commesso oltre tre anni prima della indizione della proce...
IN SINTESI Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza 2 ottobre 2026, n. 7292, conferma che un illecito professionale commesso oltre tre anni prima dell’indizione della gara è irrilevante ai fini dell’esclusione. Il limite deriva dall’art. 57, par. 7, della direttiva 2014/24/UE, che fissa in tre anni dalla data del fatto il periodo massimo di esclusione per le cause non automatiche. La sentenza ribadisce inoltre che la sola omissione dichiarativa non è mai una causa autonoma di esclusione, nemmeno se la dichiarazione era richiesta dalla lex specialis. Per RUP e stazioni appaltanti ne discende l’obbligo di datare con precisione il fatto prima di valutarlo. Il limite dei tre anni per il grave illecito professionale La pronuncia chiarisce che è irrilevante il fatto costitutivo della causa di esclusione commesso oltre tre anni prima della indizione della proce...
Rito super-accelerato accesso appalti: il termine di dieci giorni vale solo se la...
IN SINTESI Con la sentenza n. 8/2026, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha stabilito che il rito super-accelerato accesso appalti previsto dall’art. 36, comma 4, del d.lgs. 36/2023 si applica solo se la stazione appaltante, contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione, ha adempiuto agli obblighi informativi e ha dato atto delle decisioni sull’oscuramento. Se manca una decisione specifica ed espressa, la sola pubblicazione dell’offerta tecnica oscurata non basta come provvedimento implicito. In quel caso si riespande il rito ordinario dell’art. 116 c.p.a., con termine di trenta giorni anziché dieci. Il caso e i quesiti rimessi all’Adunanza Plenaria Un’azienda sanitaria aveva bandito una procedura aperta, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (70 punti all’offerta tecnica, 30 a que...
IN SINTESI Con la sentenza n. 8/2026, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha stabilito che il rito super-accelerato accesso appalti previsto dall’art. 36, comma 4, del d.lgs. 36/2023 si applica solo se la stazione appaltante, contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione, ha adempiuto agli obblighi informativi e ha dato atto delle decisioni sull’oscuramento. Se manca una decisione specifica ed espressa, la sola pubblicazione dell’offerta tecnica oscurata non basta come provvedimento implicito. In quel caso si riespande il rito ordinario dell’art. 116 c.p.a., con termine di trenta giorni anziché dieci. Il caso e i quesiti rimessi all’Adunanza Plenaria Un’azienda sanitaria aveva bandito una procedura aperta, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (70 punti all’offerta tecnica, 30 a que...
La verifica di anomalia della prima classificata è l’unico controllo richiesto...
IN SINTESI Secondo il TAR Piemonte (sez. I, sentenza n. 1920 del 1° ottobre 2026), la verifica di anomalia della prima classificata è l’unico controllo imposto dall’articolo 110, comma 1, del d.lgs. 36/2023. La stazione appaltante valuta congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della sola migliore offerta, senza estendere l’esame alle altre offerte in graduatoria. Il comma 2 dell’articolo 110 prevede la richiesta scritta di spiegazioni entro un termine non superiore a quindici giorni. Non attribuisce un potere di verifica generalizzato: disciplina come si controlla l’offerta sospetta. La verifica di anomalia della prima classificata nell’articolo 110 del Codice Il TAR Piemonte ha respinto il ricorso perché infondato (punto 14.1) e ha chiarito che la valutazione di anomalia si svolge solo nei confronti della prima classificata. Nella m...
IN SINTESI Secondo il TAR Piemonte (sez. I, sentenza n. 1920 del 1° ottobre 2026), la verifica di anomalia della prima classificata è l’unico controllo imposto dall’articolo 110, comma 1, del d.lgs. 36/2023. La stazione appaltante valuta congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della sola migliore offerta, senza estendere l’esame alle altre offerte in graduatoria. Il comma 2 dell’articolo 110 prevede la richiesta scritta di spiegazioni entro un termine non superiore a quindici giorni. Non attribuisce un potere di verifica generalizzato: disciplina come si controlla l’offerta sospetta. La verifica di anomalia della prima classificata nell’articolo 110 del Codice Il TAR Piemonte ha respinto il ricorso perché infondato (punto 14.1) e ha chiarito che la valutazione di anomalia si svolge solo nei confronti della prima classificata. Nella m...
Bando tipo concessioni balneari: durata da 5 a 20 anni, indennizzi e limiti ai lotti...
IN SINTESI Il bando tipo concessioni balneari è lo schema nazionale predisposto dal MIT, previsto dal DL 32/2026, che i Comuni useranno per assegnare con gara le concessioni demaniali turistico-ricreative. La bozza, ancora modificabile e presentata alla Conferenza unificata, prevede durate da 5 a 20 anni, aggiudicazione solo con offerta economicamente più vantaggiosa, limiti al numero di lotti per concorrente, indennizzo al concessionario uscente pari agli investimenti non ammortizzati, canone provvisorio con conguaglio e tutele occupazionali. I bandi vanno pubblicati almeno sei mesi prima della scadenza delle concessioni e comunque entro il 30 giugno 2027. Il bando tipo MIT nasce dal DL 32/2026 e punta a regole uniformi Il bando tipo è previsto dal decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32. Il MIT ne ha avviato la discussione con gli enti territoriali della Conferenza unificata il 17 april...
IN SINTESI Il bando tipo concessioni balneari è lo schema nazionale predisposto dal MIT, previsto dal DL 32/2026, che i Comuni useranno per assegnare con gara le concessioni demaniali turistico-ricreative. La bozza, ancora modificabile e presentata alla Conferenza unificata, prevede durate da 5 a 20 anni, aggiudicazione solo con offerta economicamente più vantaggiosa, limiti al numero di lotti per concorrente, indennizzo al concessionario uscente pari agli investimenti non ammortizzati, canone provvisorio con conguaglio e tutele occupazionali. I bandi vanno pubblicati almeno sei mesi prima della scadenza delle concessioni e comunque entro il 30 giugno 2027. Il bando tipo MIT nasce dal DL 32/2026 e punta a regole uniformi Il bando tipo è previsto dal decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32. Il MIT ne ha avviato la discussione con gli enti territoriali della Conferenza unificata il 17 april...
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IN SINTESI Con la sentenza n. 560/2026 (TAR Abruzzo, Sezione Prima, R.G. n. 128/2026, pubblicata il 17/07/2026), il giudice amministrativo ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, il ricorso di un operatore farmaceutico contro la procedura negoziata per farmaci esclusivi indetta da una centrale di committenza regionale. L’operatore che non manifesta interesse non subisce alcun pregiudizio diretto, perché continua a fornire i farmaci con le modalità ordinarie. Il bando non presenta inoltre lacune tali da renderlo una clausola immediatamente escludente: per l’accordo quadro basta il valore massimo stimato dell’intera operazione, senza quantità e prezzi per ogni farmaco. Il caso: la procedura negoziata regionale per i farmaci esclusivi L’art. 15 del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19 consente alle regioni di ricorrere all’art. 76 del D.l...
IN SINTESI Con la sentenza n. 560/2026 (TAR Abruzzo, Sezione Prima, R.G. n. 128/2026, pubblicata il 17/07/2026), il giudice amministrativo ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, il ricorso di un operatore farmaceutico contro la procedura negoziata per farmaci esclusivi indetta da una centrale di committenza regionale. L’operatore che non manifesta interesse non subisce alcun pregiudizio diretto, perché continua a fornire i farmaci con le modalità ordinarie. Il bando non presenta inoltre lacune tali da renderlo una clausola immediatamente escludente: per l’accordo quadro basta il valore massimo stimato dell’intera operazione, senza quantità e prezzi per ogni farmaco. Il caso: la procedura negoziata regionale per i farmaci esclusivi L’art. 15 del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19 consente alle regioni di ricorrere all’art. 76 del D.l...
Equivalenza delle tutele CCNL: le cooperative sociali restano ammesse alle gare
IN SINTESI Secondo il TAR Campania, Salerno, è legittimo considerare il CCNL “cooperative sociali” equivalente al CCNL “igiene e ambiente”, anche se quest’ultimo è più vantaggioso per i lavoratori. Per i giudici l’equivalenza delle tutele va valutata in modo complessivo e non rigido, perché una lettura severa escluderebbe in blocco le cooperative sociali dai servizi pubblici che rientrano tra le loro attività. Il RUP deve comunque eseguire una comparazione effettiva, economica e normativa. Il suo giudizio tecnico-discrezionale è sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza o di criteri tecnici errati. Il caso: cooperativa sociale aggiudicataria con un CCNL diverso da quello di gara La sentenza TAR Campania, Salerno, Sez. I, 29 settembre 2026, n. 1591 riguarda una gara per un servizio di gestione dei rifiuti urbani. La stazione appaltan...
IN SINTESI Secondo il TAR Campania, Salerno, è legittimo considerare il CCNL “cooperative sociali” equivalente al CCNL “igiene e ambiente”, anche se quest’ultimo è più vantaggioso per i lavoratori. Per i giudici l’equivalenza delle tutele va valutata in modo complessivo e non rigido, perché una lettura severa escluderebbe in blocco le cooperative sociali dai servizi pubblici che rientrano tra le loro attività. Il RUP deve comunque eseguire una comparazione effettiva, economica e normativa. Il suo giudizio tecnico-discrezionale è sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza o di criteri tecnici errati. Il caso: cooperativa sociale aggiudicataria con un CCNL diverso da quello di gara La sentenza TAR Campania, Salerno, Sez. I, 29 settembre 2026, n. 1591 riguarda una gara per un servizio di gestione dei rifiuti urbani. La stazione appaltan...